R&C Impianti, Energia, Alcamo, Palermo, Fotovoltaico, Termico, Solare, Progettazioni e Servizi
Logo di RC

Testo Integrato delle Modalità e delle Condizioni Tecnico Economiche per lo Scambio sul Posto

Notizia scritta da RC

Testo Integrato delle Modalità e delle Condizioni Tecnico Economiche per lo Scambio sul Posto

Articolo 1 Definizioni


1.1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 387/03, le definizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 20/07, le definizioni di cui all’articolo 1 della deliberazione n. 111/06, le definizioni di cui all’articolo 1 del Testo Integrato Trasporto, nonché le seguenti definizioni:

a) contributo in conto scambio è l’ammontare, espresso in euro e determinato dal GSE ai sensi del presente provvedimento, che garantisce, al più, l’equivalenza tra quanto pagato dall’utente dello scambio, limitatamente alla quantità di energia elettrica prelevata, ed il valore dell’energia elettrica immessa in rete per il tramite di un punto di scambio;

b) energia elettrica immessa è l’energia elettrica effettivamente immessa nella rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall’articolo 12, comma 12.6, lettera a), della deliberazione n. 111/06;

c) energia elettrica prelevata è l’energia elettrica effettivamente prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi aumentata di un fattore percentuale, secondo le stesse modalità previste dall’articolo 12, comma 12.6, lettera b), della deliberazione n. 111/06;

d) energia elettrica scambiata è, relativamente ad un anno solare, il valore minimo tra il totale dell’energia elettrica immessa e il totale dell’energia elettrica prelevata per il tramite del punto di scambio;

e) GSE è la società Gestore dei servizi elettrici Spa;

f) impianto è:

f1) nel caso in cui sia alimentato dalla fonte idrica, l’insieme delle opere di presa, di adduzione e di restituzione, delle opere civili ed elettromeccaniche, poste a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi, a cui è associato il/i disciplinare/i di concessione di derivazione d’acqua; ovvero

f2) nel caso in cui sia alimentato da fonti diverse da quella idrica, di norma, l’insieme dei gruppi di generazione di energia elettrica posti a monte del punto di connessione con la rete con obbligo di connessione di terzi;

g) potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza elettrica attiva espressa in MW (calcolata moltiplicando la potenza apparente nominale in MVA per il fattore di potenza nominale) erogabile in regime continuo che è riportata sui dati di targa del generatore, come fissati all’atto del collaudo, della messa in servizio, o rideterminati a seguito di interventi di riqualificazione del macchinario;

h) potenza di un impianto è:

h1) nel caso in cui l’impianto sia alimentato dalla fonte idrica, la potenza nominale di concessione di derivazione d’acqua, tenendo conto della decurtazione conseguente all’applicazione del deflusso minimo vitale;

h2) nel caso in cui l’impianto sia alimentato da fonti diverse da quella idrica, la somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l’impianto;

i) prezzo zonale orario è il prezzo di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06;

j) punto di scambio è il punto di connessione tra la rete con obbligo di connessione di terzi e l’impianto per cui si richiede il servizio di scambio sul posto, nel caso in cui il punto di immissione e di prelievo dell’energia elettrica scambiata con la rete coincidano. Con riferimento a tale punto viene misurata l’energia elettrica immessa e prelevata;

k) scambio sul posto è il servizio erogato dal GSE atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all’energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all’energia elettrica prelevata e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione;

l) utente dello scambio è il soggetto a cui è erogato lo scambio sul posto.

Articolo 2 Oggetto e finalità

2.1. Il presente provvedimento disciplina le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 e dell’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07.

2.2. Il servizio di scambio sul posto è erogato al cliente finale, o a un soggetto mandatario del medesimo cliente finale, che è titolare o ha la disponibilità di:

a) impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW. Rientrano le centrali ibride qualora, su base annua, la produzione non imputabile alle fonti rinnovabili sia inferiore al 5% della produzione totale;

b) impianti di cogenerazione ad alto rendimento di potenza fino a 200 kW.
L’utente dello scambio deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all’energia elettrica prelevata sul punto di scambio.

2.3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento perseguono principi di semplicità procedurale, di certezza, trasparenza e non discriminazione, tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 387/03 e dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07.

TITOLO II MODALITÀ PROCEDURALI


Articolo 3 Procedure per lo scambio sul posto dell’energia elettrica

3.1. Il servizio di scambio sul posto viene erogato dal GSE agli utenti dello scambio.

3.2. Il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto presenta istanza al GSE e, per conoscenza, all’impresa di vendita con cui regola i prelievi di energia elettrica, utilizzando uno schema di istanza definito dal GSE, positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell’Autorità. Nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto indica se intende vendere la propria produzione in eccesso o se intende portarla a credito per gli anni successivi.

3.3. Il GSE stipula con il soggetto che intende avvalersi dello scambio sul posto la convenzione per la regolazione dello scambio sul posto e le relative tempistiche secondo uno schema di convenzione definito dal medesimo GSE sulla base di quanto previsto dal presente provvedimento e positivamente verificato dal Direttore della Direzione mercati dell’Autorità.

3.4. La convenzione di cui al comma 3.3 è di durata annuale solare e tacitamente rinnovabile. Inoltre, tale convenzione sostituisce i normali adempimenti relativi all’immissione di energia elettrica, ma non sostituisce i normali adempimenti relativi all’acquisto dell’energia elettrica prelevata, come previsti dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06. Pertanto, la regolazione economica dei prelievi di energia elettrica avviene secondo le modalità previste dalla regolazione vigente, ivi inclusa la maggior tutela per gli aventi diritto.

3.5. Lo scambio sul posto secondo le modalità di cui al presente provvedimento decorre da una data, concordata tra il GSE e l’utente dello scambio, non antecedente alla data in cui viene inoltrata al GSE l’istanza di cui al comma 3.2. Nel caso di inoltro a mano o tramite corriere o tramite posta prioritaria o posta ordinaria, la data di inoltro coincide con la data di ricevimento della domanda medesima da parte del GSE, come da quest’ultimo registrata.

3.6. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché ai fini della gestione tecnica, economica ed amministrativa dello scambio sul posto, il GSE predispone un apposito portale informatico.

3.7. Nel caso di cambio dell’impresa di vendita, l’utente dello scambio è tenuto a:
- comunicare all’impresa di vendita subentrante la sussistenza della convenzione con il GSE per lo scambio sul posto;
- comunicare al GSE gli estremi dell’impresa di vendita subentrante, specificando la data a decorrere dalla quale ha avuto inizio il nuovo contratto di vendita.

TITOLO III MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLO SCAMBIO SUL POSTO


Articolo 4 Adempimenti in capo agli utenti dello scambio sul posto e alle imprese di vendita

4.1. Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento, l’utente dello scambio è tenuto a:

a) nei casi di centrali ibride, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, le quantità e le energie primarie associate a tutti i combustibili utilizzati nel corso dell’anno precedente;

b) nei casi di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, trasmettere al GSE, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati e le informazioni necessarie ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, secondo quanto previsto dall’articolo 4 della deliberazione n. 42/02;

c) consentire l’accesso all’impianto e alle relative infrastrutture al GSE per l’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall’articolo 7 del presente provvedimento.

4.2. Entro il 31 marzo di ogni anno, le imprese di vendita che, nel corso dell’anno solare precedente hanno fornito utenti dello scambio trasmettono al GSE, tramite il portale informatico appositamente predisposto e secondo modalità definite dal medesimo GSE, i seguenti dati e informazioni, su base annuale solare e relativi a ciascun utente dello scambio:

a) la tipologia di utenza ai sensi dell’articolo 2, comma 2.2, del Testo Integrato Trasporto;

b) le informazioni necessarie alla regolazione dei servizi di trasporto, ai sensi del Testo Integrato Trasporto, e di dispacciamento, ai sensi della deliberazione n. 111/06;

c) l’onere sostenuto dall’utente dello scambio, espresso in €, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica prelevata, inclusivo degli oneri relativi ai servizi di trasporto e di dispacciamento, al netto delle imposte (OPR), relativo all’anno precedente. Tale onere, su base annuale solare, deve risultare evidente dalle fatture che l’impresa di vendita trasmette al proprio cliente oltre che al GSE, qualora esplicitamente richiesto.

Articolo 5 Adempimenti in capo al GSE

5.1. L’immissione in rete di energia elettrica nell’ambito dello scambio sul posto è gestita dal GSE applicando le disposizioni di cui alla deliberazione n. 111/06 e di cui al Testo Integrato Trasporto.

5.2. Il GSE, ai fini del calcolo del contributo per lo scambio sul posto, associa all’energia elettrica immessa un controvalore (CEi), espresso in €, pari al prodotto tra la quantità di energia elettrica immessa e il prezzo zonale orario di cui all’articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06.

5.3. Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte unitaria variabile dell’onere sostenuto dal medesimo utente per il pagamento dei servizi di trasporto e di dispacciamento (CUS), espressa in c€/kWh, calcolata sommando algebricamente la quota energia dei corrispettivi previsti rispettivamente dal Testo Integrato Trasporto e dalla deliberazione n. 111/06. Tale calcolo esclude la componente MCT e, solo nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili, include le componenti tariffarie A e UC. Nel caso in cui i valori unitari di cui al presente comma siano aggiornati nel corso dell’anno solare, il GSE ne considera la media aritmetica ai fini del presente provvedimento.

5.4. Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, la parte energia (OE), espressa in €, dell’onere sostenuto dal medesimo utente per l’acquisto dell’energia elettrica prelevata, calcolata sottraendo all’onere OPR, di cui al comma 4.2, lettera c), gli oneri associati ai servizi di trasporto e di dispacciamento richiamati al comma 5.3 comprensivi delle relative componenti fisse, ove presenti, nonché gli oneri generali e gli oneri corrispondenti all’applicazione della componente tariffaria MCT.

5.5. Il GSE calcola, per ciascun utente dello scambio, il contributo in conto scambio (CS), espresso in €, pari alla somma del:

i) minor valore tra il termine CEi di cui al comma 5.2 e il termine OE di cui al comma 5.4;

ii) prodotto tra il termine CUS di cui al comma 5.3 e l’energia elettrica scambiata.

5.6. Nel caso in cui, per ciascun utente dello scambio, il termine OE di cui al comma 5.4 sia inferiore al termine CEi di cui al comma 5.2, la differenza tra CEi ed OE:

a) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita. Tale credito, o parte di esso, viene sommato dal GSE al termine CEi di cui al comma 5.2 solo negli anni in cui il medesimo termine CEi sia inferiore al termine OE di cui al comma 5.4 e comunque, ogni anno, nei limiti del valore del termine OE;

b) nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento per i quali l’utente dello scambio ha optato per la gestione a credito delle eventuali eccedenze, viene riportata a credito per gli anni solari successivi a quello a cui è riferita, secondo quanto previsto dalla lettera a);

c) nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l’utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, viene riconosciuta dal GSE all’utente dello scambio quale ricavo di vendita dell’energia elettrica eccedentaria.

Articolo 6 Regolazione economica del servizio di scambio sul posto

6.1. Il GSE, nell’ambito della convenzione di cui al comma 3.3:

a) riconosce all’utente dello scambio il contributo in conto scambio CS calcolato secondo quanto previsto al comma 5.5;

b) nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento per i quali l’utente dello scambio ha optato per la vendita delle eventuali eccedenze, riconosce all’utente dello scambio l’importo di cui al comma 5.6, lettera c), derivante dalla vendita dell’energia elettrica eccedentaria;

c) riceve dall’utente dello scambio un contributo, pari a 30 (trenta) euro/anno per ogni impianto, a copertura dei costi amministrativi.

6.2. La regolazione economica del servizio di scambio sul posto, di cui al comma 6.1, viene effettuata dal GSE a conguaglio su base annuale solare a seguito dell’espletamento degli adempimenti posti in capo all’utente dello scambio e all’impresa di vendita ai sensi dell’articolo 4, nonché degli obblighi informativi in capo ai soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 9. Il GSE prevede altresì una regolazione periodica in acconto sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 7 Verifiche

7.1. Il GSE effettua le verifiche sugli impianti che si avvalgono dello scambio sul posto, svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

7.2. Ai fini della verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento, si applica quanto previsto dalla deliberazione n. 42/02. In particolare, la verifica positiva di tale condizione sulla base dei dati di esercizio a consuntivo dell’anno precedente ha effetti per l’ammissione allo scambio sul posto nell’anno corrente. Per gli impianti ricadenti nel primo periodo di esercizio, l’ammissione allo scambio sul posto, che in ogni caso non può essere antecedente alla data di avvio del primo periodo di esercizio, avviene previa verifica della condizione di cogenerazione ad alto rendimento sulla base dei dati di progetto dell’impianto: qualora, sulla base dei dati effettivi di esercizio, la condizione di cogenerazione ad alto rendimento non dovesse essere soddisfatta, si applica quanto previsto al comma 7.3.

7.3. Qualora l’impianto non dovesse risultare cogenerativo ad alto rendimento, anche a seguito delle verifiche effettuate ai sensi della deliberazione n. 42/02, ovvero non dovesse rispettare il requisito di cui al comma 2.2, lettera a), nel caso di centrali ibride, l’utente dello scambio restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell’articolo 6, maggiorato degli interessi legali. Per l’energia elettrica immessa il GSE applica all’utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.

7.4. Il GSE segnala ogni situazione anomala riscontrata all’Autorità, che adotta i provvedimenti di propria competenza.

Articolo 8

Modalità di copertura delle risorse necessarie al GSE per l’applicazione dello scambio sul posto

8.1. La differenza tra i costi sostenuti dal GSE e i ricavi ottenuti dal medesimo GSE in applicazione dello scambio sul posto è posta a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto.

8.2. Ai fini della determinazione del valore della componente tariffaria A3, il GSE comunica all’Autorità e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, trimestralmente, entro la prima decade del mese che precede l’aggiornamento della tariffa elettrica:

a) i dati a consuntivo, relativi ai mesi precedenti dell’anno in corso, delle quantità di energia scambiate secondo le modalità di cui al presente provvedimento e il conseguente fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate, di cui all’articolo 54, comma 54.1, lettera b), del Testo Integrato Trasporto;

b) la previsione, per i mesi residui dell’anno in corso, oltre che per l’anno successivo, del gettito necessario ai fini dell’applicazione del presente provvedimento.

8.3. Nelle comunicazioni di cui al comma 8.2, il GSE evidenzia l’incidenza sul fabbisogno del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 8.1, distinguendo tra fonti rinnovabili e cogenerazione ad alto rendimento.

8.4. Con cadenza annuale il GSE trasmette all’Autorità:

a) entro il mese di dicembre, una descrizione delle attività da svolgere per i tre anni successivi in applicazione del presente provvedimento, ivi inclusa la gestione operativa del servizio di scambio sul posto, comprensiva dei preventivi di spesa per lo stesso periodo;

b) entro il mese di marzo, una descrizione delle attività svolte nell’anno precedente, indicando anche il dettaglio dei costi sostenuti.

Articolo 9

Obblighi informativi

9.1. I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica prelevata e dell’energia elettrica immessa, trasmettono al GSE i valori dell’energia elettrica immessa e dell’energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di scambio con le stesse tempistiche previste dall’articolo 18 del Testo Integrato Vendita, secondo modalità e formati definiti dal GSE.

9.2. Il GSE, entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione per lo scambio sul posto da parte dell’utente dello scambio, comunica ai soggetti responsabili di cui al comma 9.1 l’elenco dei punti di connessione che insistono sulla loro rete con
obbligo di connessione di terzi e che hanno richiesto il servizio di scambio sul posto.

9.3. Il GSE può richiedere ai soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure dell’energia elettrica immessa e prelevata le informazioni di cui al comma 9.1 riferite ad un periodo storico pari al massimo di cinque anni qualora necessarie al medesimo per le attività di propria competenza.

Articolo 10

Regole tecniche per lo scambio sul posto

10.1. Entro il 15 settembre 2008 il GSE predispone e trasmette all’Autorità un documento contenente i criteri puntuali di calcolo per l’applicazione del presente provvedimento, oltre che criteri di calcolo da applicarsi nei casi in cui ad unico punto di scambio risultino collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto ad accedere al servizio di scambio sul posto. Tale documento, a seguito della verifica da parte del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità, viene pubblicato sul sito internet del GSE.

R&C Energy Solution

 

R&C Energy Solution » R&C Energy Solution - Testo Integrato delle Modalità e delle Condizioni Tecnico Economiche per lo Scambio sul Posto
Torna indietro